Statuto
Articolo 1 - Costituzione
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È costituita l’Associazione di volontariato denominata Batticuore di seguito semplicemente “Associazione”.
L’Associazione si configura quale ente senza fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Articolo 2 – Sede
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L’Associazione ha sede a Colle (RM), in via IV Novembre 58. Mediante delibera del Consiglio direttivo, è possibile trasferire la sede e istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in Italia e all’estero.
Articolo 3 – Durata
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La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4 - Finalità e attività sociali
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L’Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
L’Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:
a) Portare sollievo e gioia, attraverso la clownterapia, alle persone che vivono situazioni problematiche derivanti da un contesto di disagio.
c) Promuovere e diffondere la clownterapia e la cultura del sorriso;
d) Svolgere attività di formazione per i propri soci e per persone esterne all’Associazione.
L’Associazione realizza i propri fini attraverso le seguenti attività sociali:
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Presenza di volontari volontari-clowndottori nei reparti pediatria degli ospedali;
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Presenza di volontari clown dottori negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali e in tutti quei luoghi ove la metafora terapeutica e l’utilizzo della comicità puo’ essere utilizzata con target non pediatrici.
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Promozione della clown terapia nelle scuole.
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Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell’educazione allo sviluppo, dell’educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant’altro sia necessario a promuovere una cultura del sorriso in qualunque area di disagio;
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Attivazione con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di contratti, convenzioni e progetti;
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sviluppo, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica;
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promozione di progetti, in ambito di programmi ed iniziative comunitarie, che favoriscono la mobilità, la cooperazione internazionale e la cittadinanza europea.
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svolgimento ed organizzare di attività sociali e culturali, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, quali incontri, seminari, assemblee, corsi di specializzazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione al pubblico, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Articolo 5 - Associati
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L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità sociali.
Possono chiedere di essere ammessi come soci tutti coloro che, mediante inoltro di domanda scritta, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea.
Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione e a pagare la quota sociale nell’ammontare fissato dall’Assemblea.
I Soci si impegnano a svolgere l’attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non possono stipulare con l’Associazione alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti che l’organizzazione fisserà. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.
La qualità di socio si perde per:
a)decesso;
b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
c) dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
d) espulsione: il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
Articolo 6 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
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l’Assemblea dei Soci;
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il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Articolo 7 – Assemblea dei soci
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L’Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati ed è il massimo organo deliberante; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare, l’Assemblea ordinaria ha il compito:
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di delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell’Associazione;
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di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
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di eleggere il Presidente;
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eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
e) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
f) di deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o regolamento;
g) deliberare in seconda istanza circa la esclusione dei soci, qualora il socio interessato ne faccia richiesta.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
h) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
i) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione dei bilanci. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un presidente eletto dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, e di chiederne, a proprie spese, una copia.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Articolo 8 – Consiglio Direttivo
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L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri scelti tra i Soci non inferiore a cinque e non superiore a tredici, incluso il Presidente. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Vicepresidente e nomina il Tesoriere e il Segretario.
Il Consiglio direttivo è composto da:
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Presidente: nominato direttamente dall’Assemblea;
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Vicepresidente: nominato dal Consiglio Direttivo;
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Segretario: il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente stesso, ha il compito di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e cura le tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
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Tesoriere: il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente e ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione;
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Consiglieri: i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci. Devono essere non meno di uno e massimo sette.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Le cariche sociali non sono retribuite e sono incompatibili tra loro.
Le nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
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attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
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assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
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di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
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di proporre la quota sociale annuale dovuta dai Soci.
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demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
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preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
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deliberare circa l’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei soci. Solo per l’esclusione è previsto il ricorso in Assemblea;
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deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte (ai sensi dell’art. 3, c. 4, della L. 266/91);
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proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 5;
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deliberare l’adesione dell’Associazione ad altri enti aventi finalità analoghe o connesse alle proprie.
Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consultivo e all’eventuale preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica) contenente il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 9 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica un anno.
La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
In particolare compete al Presidente:
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vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
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attuare le deliberazioni del Consiglio direttivo.
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predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
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redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
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determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
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compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, per le quali il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro membro del Consiglio;
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emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
Articolo 10 – Risorse economiche e patrimonio sociale
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Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione sono costituite:
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contributi degli aderenti;
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contributi di privati;
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contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
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contributi di organismi internazionali;
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donazioni e lasciti testamentari;
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rimborsi derivanti da convenzioni;
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entrate derivanti da attività commerciali o e produttive marginali.
L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
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beni mobili ed immobili;
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donazioni, lasciti o successioni;
I proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
Articolo 11 – Bilancio
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L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente sulla gestione, sarà messo a disposizione dei Soci cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.
Articolo 12 – Scioglimento
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Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci in seduto straordinaria secondo le modalità indicate dall’art. 7.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
Articolo 13 – Varie
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Quanto non è contemplato nello Statuto è oggetto del Regolamento. Mediante il Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento dell’Associazione nelle sue varie attività. Per quanto non previsto dal Regolamento valgono le norme ed i principi del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni no profit.